Il TAR dell’Emilia Romagna ha fissato per il 21 dicembre 2021 l’udienza di discussione del nostro ricorso.
In attesa di quell’appuntamento, ricordiamo le precedenti tappe della nostra battaglia sul fronte della giustizia amministrativa.
Dopo aver raccolto, con il crowdfunding “Questa è la VIA!”, più di 15mila euro in tre settimane, grazie al sostegno di oltre 500 persone abbiamo depositato il nostro ricorso al TAR alla fine di aprile del 2021.
Nel ricorso, abbiamo chiesto di annullare, e ancor prima di sospendere, questo provvedimento della Regione Emilia – Romagna (ovvero, per essere precisi, la “Determinazione dirigenziale n. 1457 del 28.01.2021”)
Si tratta della decisione di non sottoporre a una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto denominato “Nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Polla – Lago Scaffaiolo” presentato dal Comune di Lizzano in Belvedere (BO).
Il motivo di questa decisione è che “gli impatti ambientali e paesaggistici, oltre che descritti e quindi valutabili, sono in larga parte conosciuti poiché il progetto prevede la sostituzione dell’esistente seggiovia “Direttissima” configurandosi come ammodernamento tecnologico dell’impianto” (pag. 28 della “determinazione dirigenziale”).
In realtà, già il nome del progetto (“Nuova seggiovia quadriposto”) fa pensare che non si tratti di un semplice “ammodernamento tecnologico”, come del resto confermano le mappe allegate al progetto stesso: nuovi piloni, tre nuove stazioni, oltre 200 metri lineari in più, quota più alta di arrivo, impatto su un versante integro…
Una sciovia di nuova realizzazione, che ricada anche solo in parte in un‘area protetta, dev’essere sottoposta a VIA, come si legge nell’art. 6, comma 7, lettera b del cosiddetto “Codice dell’Ambiente”. Lo stesso ribadisce anche l’articolo 4 della legge regionale n. 4 del 20.04.18. Ebbene, la nuova seggiovia “Polla – Scaffaiolo” si trova sul territorio di 2 Parchi Regionali (“Corno alle Scale” e “Alto Appennino Modenese”) e 2 SIC/ZPS della Rete Natura 2000. Riguardo a queste, inoltre, c’è un’ulteriore delibera della Regione Emilia-Romagna (DGR n.1147 del 16 luglio 2018) dove si afferma che “In tutte le ZPS: E’ vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune […] fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento anche tecnologico degli
impianti di risalita delle piste da sci esistenti necessari per la loro messa a norma rispetto alla sicurezza delle stesse che non comportino un aumento
dell’impatto sul sito”. L’impianto esistente che verrebbe smantellato (la seggiovia “Direttissima”) non ha però alcun bisogno di essere messo a norma e potrebbe funzionare senza revisioni fino al 2039.
Queste le principali motivazioni del nostro ricorso, sulle quali il TAR si è espresso il 13 maggio 2021, anzitutto respingendo la richiesta di sospensione del progetto, per mancanza di “urgenza”: l’inizio dei lavori, a quanto pare, sarebbe subordinato “all’esito positivo di vari procedimenti autorizzatori”. Inoltre, secondo i giudici amministrativi, il progetto “appare prima facie annoverabile come modifica o estensione dell’attuale impianto sciistico”
Contro quest’ordinanza, abbiamo presentato ricorso al Consiglio di Stato, che il 30 luglio 2021 si è espresso in nostro favore, riconoscendo che le nostre obiezioni sono meritevoli di un approfondimento, anche perché – in un caso simile – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno bocciato un progetto di ampliamento di impianti, presentato come semplice “sostituzione”.
Pertanto, ha sollecitato il TAR a fissare un’udienza di merito: quella che ci attende il 21 dicembre prossimo.