Il Consiglio di Stato ha di recente stabilito che la nuova seggiovia Polla – Scaffaiolo, sul Corno alle Scale, potrà essere costruita senza una Valutazione d’Impatto Ambientale.
La sentenza definitiva n.01167 è stata pubblicata il 12 febbraio 2025 e arriva dopo un percorso legale iniziato con il deposito del nostro ricorso al TAR dell’Emilia Romagna, il 28 aprile 2021. Sono quindi passati quasi quattro anni. Un lungo tempo che ha impedito una valutazione obiettiva dei giudicanti sul merito delle ragioni addotte dalla Regione , da una parte, e dal nostro comitato, dall’altra.
Infatti, come riporta la sentenza, il CdS si è trovato infine di fronte al fatto che tutti gli enti coinvolti nel processo istruttorio amministrativo (vedi ultima conferenza dei servizi) hanno alla fine espresso parere positivo. Anche quelli inizialmente contrari, come la provincia di Modena ed il Comune di Fanano (vedi sentenza,, p. 16: «Al riguardo va rilevato che la Provincia di Modena e il Comune di Fanano si sono tuttavia successivamente espressi in senso positivo nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria preliminare all’adozione del provvedimento unico.»). E questo ha molto indebolito la nostra difesa.
In particolare, hanno dato l’assenso le due «Autorità specificamente competenti in materia ambientale e paesaggistica (l’Ente Parco e la Soprintendenza statale per il paesaggio)» (punto 9.6 della sentenza). Vale la pena ricordare la straordinaria rapidità della risposta della Sovintendenza (pochi giorni) e il suo contenuto: nessuna obiezione e una sola richiesta «che i piloni e le sedute fossero dipinte di verde» (sic!). Quanto al Parco del Corno alle Scale va tenuto conto che, fino a pochi anni fa, è stato anche il gestore degli impianti del comprensorio sciistico, caso unico in Italia.
La domanda immediata per tutti gli enti coinvolti, e ancora più per le due Autorità sopra citate, è: quanto i pareri espressi sono stati indipendenti dalla pressione dei decisori politici?
Seconda domanda: dov’è finita la programmazione di “area vasta”, di cui in passato questa Regione fu promotrice, se essa sostiene e finanzia un progetto come questo, nonostante le valutazioni pubbliche della Banca d’Italia, sulla crisi del turismo bianco, e il parere negativo, purtroppo non espresso pubblicamente, di quasi tutti i sindaci della Unione dei Comuni di cui fa parte Lizzano in Belvedere?
Terza domanda, che rimane del tutto attuale nonostante la sentenza: perché la Regione non ha voluto sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale?
La sentenza dice che non è necessaria; bene, ma un approfondimento maggiore, in una situazione così delicata e complessa, come inizialmente chiesto anche dalla provincia di Modena (nel cui territorio il progetto insiste per il 95%) non sarebbe stato comunque opportuno?
La sentenza è definitiva e sfavorevole per noi, ma la nostra azione legale ha comunque ottenuto alcuni risultati.
Per vincere, la Regione E-R e il comune di Lizzano sono stati costretti a fare proprie alcune delle nostre osservazioni sui possibili danni ambientali del progetto e a tenere conto di alcuni importanti vincoli di legge. Ci riferiamo a due divieti contenuti nella sentenza, che gli attuali e futuri amministratori saranno obbligati a rispettare:
1) non possono essere realizzate nuove piste da sci fuori e oltre quelle attuali;
2) è vietato il trasporto sul nuovo impianto di mezzi meccanici di qualsiasi tipo e la pratica del down hill con biciclette.
Per il punto 1) riportiamo dalla sentenza:
«Il provvedimento di screening conferma altresì che “il progetto non prevede la realizzazione di nuove piste da sci, in conformità a quanto previsto dalle Misure generali di conservazione vigenti nei siti Natura 2000 della regione Emilia- Romagna (D.G.R. n. 1147/18)”.»
«Il provvedimento unico adottato ai sensi dell’art. 53 della l.r. n. 24/2017 ha in ogni caso approvato il progetto “nei limiti delle piste esistenti come da carta regionale dei suoli, ferma restando la possibilità di realizzare un raccordo all’arrivo della seggiovia con mera battitura a neve e di estensione limitata come da screening” (p. 6 della determinazione n. 195 del 25.11.2022).»
Per il punto 2) riportiamo dalla sentenza:
«Al riguardo il primo giudice ha sottolineato che “L’ipotizzato ma non certo maggior afflusso nel periodo estivo con il trasporto in quota delle bici, può ritenersi compensato con la regolamentazione già attualmente vigente dell’ente Parco, in cui la pratica del “downhill” risulta vietata (NTA del Piano Parco Alto Appenino Modenese)”.» Tale prescrizione non è ipotetica o improbabile – come sostenuto dalle ricorrenti – ma risulta esplicitamente confermata in sede di V.i.n.c.a. (n. 30, “Sia vietato e precluso per la nuova seggiovia in esercizio, il trasporto di mountain bike, biciclette e comunque di qualunque mezzo di locomozione meccanico a due ruote; tale divieto dovrà essere riportato nel regolamento di esercizio dell’impianto”).»
Ma se nuove piste non potranno essere realizzate e non sarà possibile il trasporto di mountain bike, a cosa servirà la nuova seggiovia? Forse a trasformare il rifugio Duca degli Abruzzi del CAI in un posto alla moda, dove arrivare con gli infradito a prendere un aperitivo al fresco, ed il lago Scaffaiolo in un pisciatoio, non essendoci al rifugio servizi per migliaia di persone? Il tutto per la modica cifra di oltre 8 milioni di euro?
Su questi risultati, parziali ma importanti, il nostro comitato, insieme a tutte le persone e alle associazioni che ne fanno parte, si assume l’impegno di vigilare, affinché vengano rispettati e, nel caso, di mobilitarsi e portare avanti tutte le azioni necessarie.
Particolare attenzione dedicheremo alla attività dell’Ente Parco, al fine di meglio tutelare il grande patrimonio del lago Scaffaiolo, del Corno alle Scale e dei territori circostanti e di costruire proposte adeguate ai bisogni della montagna, di chi la abita, di chi la vive.